| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5062 | 22/07/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Ribasso sui costi della manodopera: le indicazioni del Consiglio di Stato Sottotitolo: Il Consiglio di Stato conferma la possibilità di ribassare i costi della manodopera nelle gare I costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante possono essere soggetti a ribasso anche nella vigenza del Codice dei contratti pubblici 2023. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5712 del 2 luglio 2025, fornendo indicazioni operative sull'applicazione dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023.sia alle stazioni appaltanti che agli operatori economici. La pronuncia ribadisce che l'articolo 41, comma 14, del Codice è rivolto principalmente alla stazione appaltante, indicandole come determinare l'importo a base di gara e i costi della manodopera, e come valutare il ribasso complessivo offerto. Secondo i giudici, la disposizione normativa si rivolge alla stazione appaltante fornendo indicazioni su come determinare l'importo posto a base di gara e i costi della manodopera, nonché su come valutare il ribasso complessivo offerto dall'operatore economico. L'indicazione legislativa non prevede la sottrazione dei costi della manodopera dal ribasso, bensì la loro individuazione, quantificazione e indicazione separata rispetto all'importo complessivo soggetto a ribasso. La novità rispetto al precedente art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 consiste esclusivamente nell'indicazione separata dei costi della manodopera, senza sottrarli al ribasso. Tale previsione risponde a una duplice finalità: - garantire maggiore trasparenza all'azione amministrativa e rafforzare la tutela della manodopera; - consentire agli operatori economici di parametrare i propri costi a quelli indicati dalla stazione appaltante, responsabilizzandoli nella valutazione preventiva. Il Consiglio di Stato precisa che l'operatore economico può giustificare un costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla stazione appaltante dimostrando la sostenibilità complessiva dell'offerta economica attraverso una più efficiente organizzazione aziendale, nel rispetto dei minimi salariali e delle norme sul costo del lavoro. In sintesi, le regole operative sono: - l'operatore economico deve indicare separatamente il proprio costo della manodopera; - l'importo posto a base di gara è comprensivo dei costi della manodopera; - il ribasso complessivo si applica sull'importo totale; - è possibile giustificare ribassi sui costi della manodopera mediante verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023. La sentenza richiama il precedente C. Stato n. 5665/2023 e conferma l'allineamento con le posizioni espresse da ANAC e Ministero delle Infrastrutture sulla possibilità di ribasso sui costi della manodopera. |
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