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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5053 09/07/2025 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: La valutazione dell'anomalia nelle offerte di gara ha natura complessiva

Sottotitolo: Nel giudizio di anomalia delle offerte la PA ha ampia discrezionalità e deve valutare le offerte in modo complessivo

Commento:

Il giudizio di anomalia delle offerte deve considerare l'intera proposta contrattuale e non limitarsi ai singoli elementi richiesti dal bando. La Sezione V del Consiglio di Stato (sentenza n. 5464 del 23 giugno 2025) ribadisce che la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata all’accertamento dell’attendibilità e della serietà della stessa, e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica. Questo approccio si allinea pienamente con l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici, che impone alla stazione appaltante di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta. La verifica di anomalia persegue l'interesse pubblico evitando che l'Amministrazione concluda contratti a condizioni economiche apparentemente vantaggiose ma non sostenibili, che potrebbero compromettere: - la corretta e tempestiva esecuzione della commessa - il principio del risultato (art. 1 del d.lgs. n. 36/2023) - il rapporto qualità-prezzo nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. L'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici definisce le modalità e gli elementi che l'operatore economico deve fornire per i chiarimenti in sede di verifica dell'anomalia: la norma prevede ora, infatti, una struttura monofasica del procedimento di verifica, pur non escludendo la possibilità per la stazione appaltante di condurre ulteriori approfondimenti istruttori. Al termine della verifica, l'esclusione dell'offerta è d'obbligo se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o costi proposti, o se l'offerta è anormalmente bassa secondo i parametri legislativi. Nel caso esaminato, una gara per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della concessione dei servizi di pulizia e gestione di aree comunali, un operatore economico era stato escluso perché le giustificazioni prodotte erano risultate insufficienti, presentando elementi di incongruenza particolarmente evidenti negli aspetti tecnici dell'offerta. Il Consiglio di Stato ha confermato l'esclusione, precisando che: - il giudizio di anomalia deve considerare l'intera offerta proposta dall'operatore - non è possibile estrapolare solo alcuni elementi ignorando altri componenti dell'offerta - la valutazione tecnica spetta esclusivamente alla Commissione, senza possibilità di sindacato sostitutivo da parte del giudice amministrativo.

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