| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5046 | 01/07/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Gare: esclusione di azienda che applica un CCNL scaduto Sottotitolo: Aggiudicazione annullata per mancata applicazione del rinnovo contrattuale e assenza della dichiarazione di equivalenza Le imprese sono tenute ad adottare contratti collettivi nazionali di lavoro aggiornati e, in caso di applicazione di CCNL diversi da quello indicato, devono presentare una dichiarazione di equivalenza, pena l'annullamento dell'aggiudicazione. Lo ha ribadito il TAR Lombardia con la sentenza n. 1635 del 12 maggio 2025 con cui ha annullato l'aggiudicazione di un appalto per servizi di ristorazione scolastica. L'impresa aggiudicataria aveva dichiarato di applicare il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, ma utilizzava in realtà un contratto del 2018 scaduto nel 2021, già superato dal rinnovo del giugno 2024. Il TAR Lombardia ha evidenziato diverse criticità: - CCNL scaduto e mancata ultrattività: l'impresa aggiudicataria aveva dichiarato di applicare un CCNL sottoscritto nel 2018 e scaduto nel 2021, superato da un rinnovo firmato nel 2024. Il giudice amministrativo ha chiarito che il contratto utilizzato era privo di efficacia, avendo perso la sua ultrattività con la firma del rinnovo; - violazione del Codice dei contratti pubblici: la decisione si fonda sulla violazione dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e dell'articolo 9 del disciplinare di gara; - mancanza della dichiarazione di equivalenza: l'impresa non ha fornito alcuna "dichiarazione di equivalenza" tra il contratto applicato e quello vigente, come espressamente previsto dal Codice. Tale dichiarazione è fondamentale per garantire che le tutele offerte siano equivalenti a quelle del CCNL di riferimento; - omessa verifica della stazione appaltante: la stazione appaltante non ha autonomamente verificato la corrispondenza tra i livelli di tutela offerti dai due contratti; - principio di equivalenza esteso: il TAR ha chiarito che il principio di equivalenza non si limita alla sola componente economica, ma deve includere anche quella normativa, comprese le tutele aggiuntive su classificazione del personale, congedi per violenza di genere, assistenza sanitaria integrativa e tutela della maternità. Le eventuali differenze devono essere marginali e non compromettere i diritti fondamentali dei lavoratori. Le conseguenze della sentenza sono state l'annullamento dell'aggiudicazione, l'ordine di subentro dell'impresa ricorrente e la condanna alle spese per il Comune e per l'aggiudicataria. |
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