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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5045 27/06/2025 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Legittimo scegliere la convenzione Consip invece di quella regionale

Sottotitolo: La P.A. può esercitare la propria discrezionalità per soddisfare un fabbisogno più ampio, senza obbligo di comparazione se i servizi non sono omogenei

Commento:

Ogni amministrazione può discrezionalmente aderire a un accordo quadro Consip per soddisfare il proprio bisogno, se più favorevole rispetto a una gara regionale, purché la scelta sia adeguatamente motivata. Questo il principio affermato dal TAR Sardegna, Sezione II, con la sentenza n. 518 del 10 giugno 2025 che ha giudicato legittima la scelta di un'amministrazione comunale di aderire a un accordo quadro Consip per il "Facility Management", pur in presenza di una convenzione attiva della centrale di committenza regionale per un servizio parzialmente coincidente. Nel caso di specie un Comune aveva partecipato alla quantificazione del fabbisogno per una gara regionale relativa al "servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato" (lotto 7), aggiudicata ad un Istituto di Vigilanza. Tuttavia, l'amministrazione comunale ha successivamente deciso di aderire all'accordo quadro Consip "Servizi di Facility Management Grandi Immobili" anche per il servizio di portierato. La società aggiudicataria della gara regionale ha impugnato questa decisione sostenendo che il Comune fosse obbligato ad aderire alla convenzione regionale, avendo peraltro partecipato alla fase di rilevazione dei fabbisogni. Il Tar ha respinto il ricorso, stabilendo che non sussiste per l'amministrazione comunale un obbligo di adesione alla gara indetta dal soggetto aggregatore regionale. I giudici hanno ribadito i seguenti principi: - facoltà di adesione: l'adesione a una convenzione quadro non costituisce un obbligo ma una facoltà che l'amministrazione esercita discrezionalmente, individuando la soluzione più vantaggiosa per il soddisfacimento del proprio interesse pubblico; - diversità del fabbisogno: l'elemento decisivo nel caso di specie è la scelta dell'amministrazione di soddisfare un bisogno più ampio rispetto a quello coperto dalla gara regionale; l'accordo quadro Consip, infatti, includeva una molteplicità di servizi di "Facility Management" (manutenzione impianti, igiene ambientale, servizi operativi) tra cui il portierato era solo una delle componenti; - impossibilità di comparazione: data la radicale differenza oggettiva tra le due convenzioni, non era esigibile una comparazione puntuale dei costi; non si può imporre all'amministrazione di scorporare i singoli costi dall'accordo quadro Consip, poiché la convenienza economica va valutata sul pacchetto complessivo di prestazioni offerte da un unico fornitore; - motivazione sufficiente: la scelta del Comune è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento ai benefici in termini di costi, risorse, processi e alla semplificazione gestionale derivante dall'avere un unico interlocutore per un lungo periodo. Il Collegio ha inoltre precisato che il principio di "cedevolezza" delle gare nazionali rispetto a quelle regionali è applicabile solo in caso di sovrapponibilità dei fabbisogni, circostanza esclusa nella fattispecie in esame.

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