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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5034 12/06/2025 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Risoluzione del contratto per inadempimento e scorrimento della graduatoria

Sottotitolo: In determinati casi è obbligatorio ricorrere allo scorrimento della graduatoria originaria senza necessità di indire una nuova gara

Commento:

A seguito di risoluzione, recesso, fallimento o rinuncia dell'aggiudicatario originario, la stazione appaltante può, e in certi casi deve, ricorrere allo scorrimento della graduatoria originaria senza necessità di indire una nuova gara. Lo ha ricordato il TAR Lazio alla luce del nuovo Codice dei contratti (sentenza del TAR Lazio n. 7608 del 16 aprile 2025). Nel caso specifico esaminato dal TAR Lazio, la ricorrente, originaria aggiudicataria di un appalto regolato da accordo quadro, aveva subito la risoluzione del contratto per inadempimento. Di conseguenza, la SA aveva disposto l'aggiudicazione in favore del secondo classificato mediante scorrimento della graduatoria. La ricorrente impugnava tale provvedimento adducendo: - l'illegittimità derivata dello scorrimento, in quanto fondato su una risoluzione contrattuale contestata dinanzi al giudice ordinario; - la nullità e/o illegittimità di una clausola dell'accordo quadro che vietava all'operatore economico di stipulare contratti con soggetti ritenuti concorrenti della SA, asserendone il contrasto con la libera concorrenza e i principi di proporzionalità e non discriminazione. L'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina espressamente le ipotesi in cui, a seguito di risoluzione, recesso, fallimento o rinuncia dell'aggiudicatario originario, la SA può, e in certi casi deve, ricorrere allo scorrimento della graduatoria originaria senza necessità di indire una nuova gara. Tale disposizione si applica a lavori, servizi e forniture, a condizione che lo scorrimento sia: - tecnicamente possibile: le prestazioni richieste non devono essere mutate nella loro natura o configurazione; - economicamente congruo: rispetto al prezzo proposto in gara e alle condizioni di mercato. La duplice finalità della norma mira a: - evitare l'interruzione delle attività pubbliche a seguito di eventi patologici dell'esecuzione contrattuale; - valorizzare i risultati della gara originaria, in un'ottica di efficienza procedurale e riduzione dei tempi amministrativi. Il TAR Lazio ha confermato la piena legittimità dello scorrimento operato dalla SA ai sensi dell'art. 124. La prosecuzione nell'esecuzione del contratto risolto deve essere garantita tramite lo scorrimento, che costituisce l'unica opzione prevista dalla legge. L'amministrazione non può indire una nuova gara se intende affidare le medesime prestazioni previste nel contratto risolto, né può ignorare la graduatoria esistente. Lo scorrimento rappresenta quindi una modalità obbligata di affidamento residuale, tesa a tutelare la continuità del servizio pubblico, sempre che sussista la congruità tecnica ed economica. L'aggiudicazione al secondo classificato non è frutto di scelta discrezionale, bensì un atto vincolato, legittimamente adottato in applicazione della norma.

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