Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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5031 | 09/06/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
Titolo: Impegni sulle assunzioni obbligatorie non comprovate nella offerta tecnica: esclusione per carenza di prova Sottotitolo: Esclusione per mancata corrispondenza tra obblighi dichiarati e articolazione operativa del servizio Se il bando prevede l'obbligo di assumere il 30% di lavoratori "giovani" (under 36) e il 30% di "donne" sul totale delle nuove assunzioni, è necessaria una concreta corrispondenza tra gli impegni formali assunti in sede di gara, relativi alle quote di assunzione obbligatoria, e la loro effettiva articolazione nell'offerta tecnica. Lo ha affermato il T.A.R. Campania (Sez. IV) con la sentenza n. 3916 del 22 maggio 2025. Nel caso di specie, un bando di gara, non rientrante nei progetti PNRR, imponeva agli operatori economici l'obbligo di rispettare una quota di assunzione del 30% per lavoratori "giovani" (under 36) e un'ulteriore quota del 30% per "donne". Tale impegno doveva essere formalizzato già in fase di presentazione dell'offerta. L'impresa aggiudicataria aveva prodotto una dichiarazione formale di adesione a tali obblighi ma, secondo la società ricorrente, tale dichiarazione non trovava riscontro effettivo nell'articolazione dell'offerta tecnica contenuta nel medesimo documento. Il T.A.R. Campania ha accolto il ricorso, rilevando la fondatezza delle censure. Dall'analisi della documentazione di gara è emerso che: - la dichiarazione di impegno dell'aggiudicataria, pur presente, non era supportata da un'adeguata illustrazione nell'offerta tecnica; - una tabella esplicativa, cruciale per la valutazione, descriveva l'incidenza percentuale delle diverse categorie di lavoratori (giovani e donne) per specifici servizi, senza un computo complessivo che dimostrasse il rispetto delle quote del 30% sul totale delle nuove assunzioni; - l'aggiudicataria aveva operato una restrizione dei destinatari (giovani under 30 anziché under 36; donne vittime di violenza anziché donne in generale), apparentemente per ottenere benefici economici; In conclusione, il T.A.R. ha ritenuto la dichiarazione di impegno meramente formale, non essendo stata tradotta in percentuali effettive e riscontrabili sull'intera commessa. L'operatore economico che assume impegni ex art. 102 del Codice degli Appalti deve: - esplicitare chiaramente le modalità operative di rispetto degli obblighi assunti - fornire una documentazione aggregata che dimostri la coerenza tra dichiarazioni e offerta tecnica - garantire la serietà dell'impegno attraverso calcoli dettagliati e verificabili. La sentenza ha affermato che l'onere di esplicitare le modalità operative in maniera chiara ed aggregata per ciascuna categoria protetta, considerando le diverse componenti del servizio, gravava sull'operatore economico. La mancata dimostrazione ha condotto all'esclusione dalla gara. |
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