Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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5030 | 06/06/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
Titolo: Revisione prezzi e equilibrio contrattuale negli appalti pubblici Sottotitolo: Chiarimenti dal TAR Lombardia su equilibrio contrattuale e meccanismi compensativi straordinari Il TAR Lombardia-Brescia, con sentenza n. 413 del 13 maggio 2025, ha fornito chiarimenti sull'istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici e sull'applicazione delle misure compensative straordinarie per l'aumento dei costi dei materiali da costruzione. La pronuncia ribadisce che i contratti di appalto sono fondati sul principio di corrispettività tra prestazione e controprestazione (equilibrio sinallagmatico), che deve essere mantenuto durante tutta l'esecuzione del contratto. Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) all'art. 9 prevede un generale rimedio manutentivo quando sopravvengono "circostanze straordinarie e imprevedibili" che alterano in modo rilevante l'equilibrio contrattuale originario. La revisione dei prezzi ha una duplice finalità: - garantire l'interesse pubblico alla qualità delle prestazioni contrattuali - tutelare l'impresa da alterazioni dell'equilibrio economico che potrebbero indurla a ridurre gli standard qualitativi Il Tribunale ha precisato che il meccanismo revisionale: - non elimina completamente l'alea tipica di un contratto di durata - non si risolve in un automatismo ancorato a ogni variazione dei costi - opera esclusivamente in fase di esecuzione del contratto, non prima della stipula. Quanto alle misure compensative straordinarie introdotte dall'art. 1-septies del D.L. 73/2021 per fronteggiare l'aumento dei costi dovuto all'emergenza pandemica e bellica, il TAR ha chiarito che: - si applicano solo ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge - non costituiscono un'integrazione del corrispettivo ma un adeguamento forfettario - non possono essere applicate retroattivamente a rapporti contrattuali già conclusi Nel caso specifico, il TAR ha stabilito che le rettifiche apportate dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 20/12/2024 si applicano unicamente ai contratti ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento, escludendo l'applicabilità a prestazioni relative a rapporti contrattuali ormai esauriti. |
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