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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5029 05/06/2025 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Clausola di esclusione per mancato subappalto qualificante: Tar Toscana ne dichiara la nullità

Sottotitolo: Esclusione automatica senza soccorso istruttorio per dichiarazioni incomplete sul subappalto necessario: è illegittima

Commento:

Va considerata nulla la clausola del disciplinare di gara che preveda l'esclusione automatica, senza possibilità di soccorso istruttorio, per le imprese che non dichiarinoo espressamente nel DGUE il ricorso al subappalto qualificante. Lo ha affermato il Tar Toscana (Sez. III) con la sentenza 20 maggio 2025, n. 900. Nel caso esaminato, l'aggiudicataria aveva dichiarato nel DGUE di voler subappaltare il 100% delle lavorazioni per la categoria OS28, ma senza specificare il carattere necessario o facoltativo del subappalto. La stazione appaltante, anziché procedere all'esclusione come previsto dal disciplinare, aveva ammesso l'impresa al soccorso istruttorio, decisione contestata dall'impresa ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione dell'aggiudicataria fosse effettivamente incompleta rispetto a quanto richiesto dal disciplinare. Tuttavia, ha stabilito che la clausola escludente fosse nulla per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, in quanto: - prevedeva una causa di esclusione non tipizzata dalla legge - derogava all'istituto generale del soccorso istruttorio - violava il principio di massima partecipazione alle gare. Di conseguenza, la stazione appaltante aveva correttamente disapplicato la clausola nulla, permettendo l'integrazione documentale mediante soccorso istruttorio anziché procedere all'esclusione dell'impresa dalla gara.

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