Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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5028 | 04/06/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
Titolo: Subappalto necessario: esclusa la sanatoria con soccorso istruttorio per la mancata dichiarazione Sottotitolo: Non è sanabile con soccorso istruttorio la mancata dichiarazione del subappalto necessario La mancata dichiarazione del subappalto necessario in fase di presentazione dell'offerta non può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio. Lo ha affermato il TAR Puglia con la sentenza n. 642 del 6 maggio 2025: la pronuncia chiarisce che tale omissione rappresenta un vizio sostanziale e non meramente formale dell'offerta e, dunque, non è emendabile, in quanto il subappalto necessario presuppone che l'operatore economico sia privo dei requisiti di qualificazione indispensabili per l'esecuzione delle prestazioni richieste; pertanto, la volontà di ricorrervi deve essere manifestata sin dalla fase iniziale della procedura di gara, pur senza la contestuale indicazione del nominativo del subappaltatore. Il caso riguardava una procedura aperta per l'affidamento di lavori pubblici che prevedeva il possesso di certificazione SOA per categorie a qualificazione obbligatoria. Un'impresa ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo che il vincitore non possedeva la qualificazione richiesta e non aveva dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto necessario. Il TAR ha accolto il ricorso, evidenziando la fondamentale distinzione tra subappalto facoltativo e necessario. Nel primo caso l'impresa possiede tutti i requisiti ma sceglie di affidare parte dell'appalto a terzi; nel secondo, invece, il ricorso al subappalto è indispensabile per compensare la mancanza di qualificazioni. La sentenza sottolinea che l'intenzione di ricorrere al subappalto necessario deve essere espressamente dichiarata nell'offerta, anche senza indicare il subappaltatore specifico. Permettere un'integrazione postuma attraverso il soccorso istruttorio violerebbe il principio della parità di trattamento tra concorrenti. Il Tribunale ha quindi annullato l'aggiudicazione, confermando che la stazione appaltante non poteva ammettere il soccorso istruttorio per il concorrente privo della qualificazione obbligatoria e che non aveva indicato nel DGUE l'intenzione di subappaltare. |
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