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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5027 03/06/2025 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Limiti del soccorso istruttorio nelle gare pubbliche

Sottotitolo: Non sono ammissibili chiarimenti sui chiarimenti, in quanto ciò porterebbe ad eludere il termine massimo previsto dal Codice

Commento:

La reiterata richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante viola le disposizioni normative in materia. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2789 del 2 aprile 2025, si è pronunciato in merito ai limiti del soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), chiarendo che la reiterata richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante viola le disposizioni normative in materia. La vicenda trae origine dal ricorso di un operatore economico avverso l'affidamento del servizio di gestione di nidi d'infanzia a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), contestando la presunta violazione delle norme sul soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante. In particolare, il ricorrente lamentava che la stazione appaltante avesse consentito al RTI aggiudicatario, attraverso tre richieste di chiarimenti, di integrare l'offerta tecnica in relazione alla sussistenza del requisito dell'esperienza professionale del coordinatore pedagogico. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso basandosi sulle seguenti considerazioni: - Richiesta di chiarimenti (art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023): la norma prevede che la stazione appaltante possa sempre richiedere chiarimenti sull'offerta tecnica ed economica e sui relativi allegati; l'operatore economico è tenuto a rispondere entro un termine fissato dalla stazione appaltante, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni; i chiarimenti forniti non possono modificare il contenuto delle offerte. - Perentorietà dei termini: già sotto la vigenza del precedente Codice, la giurisprudenza aveva affermato la natura perentoria del termine per l'integrazione documentale. Correlazione tra perentorietà e principi di risultato e fiducia Nel nuovo Codice, la perentorietà dei termini del soccorso istruttorio deve essere interpretata alla luce dei principi di risultato (art. 1) e di fiducia (art. 2). Ciò implica: - che non è ammissibile lo sforamento del termine massimo di legge per l'integrazione documentale; - i principi di risultato e di fiducia impongono di giungere rapidamente alla conclusione della procedura. Ne consegue che l'avverbio "sempre" contenuto nell'art. 101, comma 3, non può significare illimitata reiterabilità della richiesta di chiarimenti, ma deve essere inteso come "in ogni caso". Nel caso specifico, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la stazione appaltante, di fronte alle carenze riscontrate, avrebbe dovuto escludere il RTI anziché formulare reiterate richieste di chiarimenti.

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