Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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4999 | 18/04/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
Titolo: Pubblicità e anonimato nelle procedure di gara Sottotitolo: Illegittima la comunicazione individuale degli operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio. È sempre necessario assicurare l’anonimato dei concorrenti, posto a presidio della regolarità della competizione e sanzionato penalmente. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, con la sentenza n. 227 del 28 marzo 2025, si è espresso in merito alla legittimità della condotta di una stazione appaltante (SA) che, contestualmente alla proroga del termine per la presentazione delle offerte, aveva reso noto l’elenco dei soggetti che avevano effettuato il sopralluogo tecnico obbligatorio, identificando di fatto i soli operatori economici legittimati a presentare un’offerta. Il Collegio ha accolto il ricorso presentato avverso tali provvedimenti, ritenendo illegittimo l’operato della SA per eccesso di zelo, in quanto la comunicazione individuale dell’elenco dei soggetti che avevano effettuato il sopralluogo non era prevista nel provvedimento di proroga. Nella sua pronuncia, il TAR Marche ha ribadito un principio fondamentale delle procedure ad evidenza pubblica: l’anonimato dei concorrenti, posto a presidio della regolarità della competizione e sanzionato penalmente. Secondo il Tribunale, la conoscenza anticipata dell’identità degli altri partecipanti può favorire accordi collusivi tra gli operatori economici interessati. A tal proposito, il Collegio ha chiarito che il riferimento contenuto nell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ai soggetti che hanno “già” presentato l’offerta non esclude la necessità di garantire l’anonimato anche nella fase antecedente la presentazione delle offerte. L’alterazione della concorrenza, infatti, può avvenire non solo attraverso la presentazione di offerte da parte di operatori collegati, ma anche mediante accordi volti a dissuadere alcuni operatori dal presentare un’offerta in cambio di vantaggi futuri. Il TAR Marche ha quindi disposto l’annullamento degli atti impugnati e ha dettato le seguenti misure conformativo: • individuazione di un nuovo e congruo termine per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio, garantendo l’anonimato degli operatori economici e valutando se considerare validi i sopralluoghi già eseguiti; • conseguente individuazione di un nuovo termine per la presentazione delle offerte; • pubblicazione del relativo provvedimento secondo le modalità consuete, senza alcuna comunicazione individuale agli operatori economici. |
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