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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
4997 16/04/2025 Tutte Pareri Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Il Rup può presiedere la commissione giudicatrice nelle gare sopra soglia

Sottotitolo: Nessuna incompatibilità per il Responsabile unico del progetto

Commento:

Il Responsabile unico del progetto (Rup) può presiedere la Commissione giudicatrice anche nelle gare sopra soglia, a condizione che: - possieda l'adeguato inquadramento giuridico e le competenze professionali richieste; - siano rispettati i criteri di trasparenza, competenza e rotazione. L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che il Responsabile unico del procedimento (Rup) può legittimamente ricoprire anche il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di contratti sopra soglia comunitaria. Questa possibilità è condizionata al possesso "del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali" e al rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione. La delibera di precontenzioso n. 89, approvata dall'Anac l'11 marzo 2025, ha inoltre precisato che non sussiste conflitto di interessi quando un commissario è dirigente dell'ufficio che gestisce un contratto con l'impresa risultata aggiudicataria. Secondo l'Autorità, la semplice conoscenza tra commissario e concorrente derivante da rapporti di servizio o istituzionali non configura un conflitto di interesse, essendo una dinamica normale nell'esecuzione dei contratti pubblici. Il parere dell'Anac riguardava una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale di un Comune calabrese, con base d'asta di 5.210.765 euro. L'Autorità ha sottolineato che, sebbene l'articolo 93, comma 3, del Codice non specifichi espressamente che il Rup possa far parte o presiedere la Commissione, "tale conclusione è desumibile dal sistema". Questa interpretazione è coerente con la scelta del legislatore di semplificare la disciplina delle incompatibilità e le cause di astensione dei commissari, superando la precedente impostazione che richiedeva una netta separazione tra chi predispone la disciplina di gara e chi la applica.

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