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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
4989 04/04/2025 Tutte Pareri Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi

Titolo: Affidamento concessione impianti sportivi: no ad affidamento diretto

Sottotitolo: L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene sul tema delle concessioni di impianti sportivi

Commento:

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha espresso il proprio parere (Atto di segnalazione 2064 del 5 febbraio 2025) in merito alle procedure di affidamento della gestione degli impianti sportivi, con particolare riferimento al caso di un Comune e al relativo Regolamento comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi. L'AGCM ha ricordato che, a seguito del riordino della disciplina in materia (D.Lgs. 38/2021) e delle previsioni del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023), non è più consentito il ricorso all'affidamento diretto. In caso di concessione di servizi riguardanti la gestione di impianti sportivi, è necessario ricorrere: - a procedura pubblica (articolo 182 D.Lgs. 36/2023); - oppure a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (articolo 187 D.Lgs. 36/2023). L'AGCM ha inoltre censurato il Regolamento per l'affidamento della gestione di impianti sportivi adottato dall'ente e le procedure di affidamento seguite per la concessione dello stadio comunale, in quanto contenenti misure restrittive delle condizioni di concorrenza. In particolare, l'Autorità ha rilevato che il bando di gara prevedeva requisiti di partecipazione eccessivamente restrittivi, quali: - l'iscrizione alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC); - la sede nel territorio del Comune; - la preferenza per gli operatori attivi nel territorio comunale. Il doppio requisito (di operatività e sede) su base territoriale e l'obbligo di iscrizione alla FIGC hanno limitato indebitamente il numero dei potenziali partecipanti, rendendo vana la procedura competitiva. Inoltre, l'AGCM ha contestato: - l'eccessiva durata dell'affidamento (4 anni); - il regime economico previsto, che attribuisce all'affidatario tutti gli introiti derivanti dall'uso dell'impianto e delle attività collaterali, mentre le spese per energia elettrica rimangono a carico del Comune.

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