Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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4979 | 21/03/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
Titolo: Verifica dei requisiti dopo aggiudicazione Sottotitolo: La verifica dei requisiti ammissibile anche dopo instaurazione del giudizio di primo grado La verifica dei requisiti può essere effettuata anche dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico, e persino successivamente all'inizio di un eventuale giudizio di primo grado. A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1425 del 20 febbraio 2025, che non ha ravvisato alcun impedimento a una simile circostanza; la pronuncia chiarisce che: - l'amministrazione, in questi casi, esercita un controllo di convalida procedurale; - tale controllo è legittimo, soprattutto se non rileva carenze sostanziali nei requisiti dell'aggiudicatario. Il Consiglio di Stato, del resto, ha dato atto di una evoluzione della disciplina in tema di evidenza pubblica sempre più attenta ai profili di sostanza piuttosto che di forma richiamando l'inserimento ad opera del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cosiddetto "correttivo"), nell'art. 99 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sulla verifica del possesso dei requisiti, del comma 3-bis, secondo cui: - in caso di malfunzionamenti del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme di interoperabilità, l'aggiudicazione può avvenire anche senza verifica preventiva dei requisiti, basandosi su autocertificazione dell'offerente; - se i controlli successivi rivelano la mancanza dei requisiti, la stazione appaltante può recedere dal contratto, con le conseguenti responsabilità per false dichiarazioni. La possibilità di verifiche successive all'aggiudicazione si basa infatti sul principio del risultato, che impone alle stazioni appaltanti di: - perseguire l'aggiudicazione alla migliore offerta; - rispettare le garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura, piuttosto che le mere formalità; mirare all'effettivo raggiungimento degli obiettivi. La stazione appaltante deve, perciò, mirare a raggiungere il risultato dell'aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto non delle sterili prescrizioni formalistiche, bensì delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica. A ben vedere, in un simile caso, si configurerebbe un vizio procedimentale che non incide sul contenuto sostanziale del provvedimento; anche a voler disporre l'annullamento dell'aggiudicazione per tale vizio, nel riesercizio del potere l'Amministrazione non potrebbe non adottare un provvedimento avente il medesimo contenuto. |
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