Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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4978 | 20/03/2025 | Tutte | Pareri | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
Titolo: Discrezionalità della stazione appaltante nella determinazione della base d' asta Sottotitolo: Le valutazioni tecniche delle stazioni appaltanti sono sindacabili solo se manifestamente illogiche o arbitrarie In materia di appalti pubblici, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ribadito i limiti del sindacato sulla determinazione della base d'asta da parte delle stazioni appaltanti, sottolineando la natura discrezionale delle valutazioni tecniche sottostanti. Con la Delibera n. 13 del 14 gennaio 2025, l'ANAC ha chiarito alcuni aspetti fondamentali: - la determinazione del prezzo a base d'asta non è una mera scelta di convenienza, ma una valutazione tecnica; - le valutazioni tecniche sulla base d'asta rientrano nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e possono essere contestate solo in caso di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti; - è compito della stazione appaltante individuare una base d'asta congrua, che garantisca la qualità delle prestazioni; - solo clausole abnormi o irragionevoli, che rendono aleatoria la remunerazione o ostacolano il calcolo di convenienza economica, possono essere ritenute escludenti; - l'onere della prova circa l'irragionevolezza o l'arbitrarietà delle regole di gara è a carico del ricorrente e richiede elementi probatori univoci e imprescindibili. La delibera ANAC è intervenuta a seguito della contestazione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto infermi, in cui l'istante riteneva insufficiente la base d'asta. In tale contesto, l'ANAC ha sottolineato il rigore con cui deve essere valutata l'irragionevolezza, l'arbitrarietà e l'abnormità delle regole di gara. |
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