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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
4977 19/03/2025 Tutte Leggi, Pareri Lavori ed Opere, Progettazioni

Titolo: Correttivo al Codice appalti: novità per il Partenariato Pubblico-Privato e la finanza di progetto

Sottotitolo: Aggiornata la procedura di affidamento

Commento:

Il Decreto Legislativo 209/2024, correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), ha introdotto modifiche significative in materia di partenariato pubblico privato (PPP), con particolare attenzione alle procedure di finanza di progetto (project financing). L'articolo 57 del D.Lgs. 209/2024, infatti, ha sostituito l'articolo 193 del D.Lgs. 36/2023, ridefinendo le modalità di affidamento in concessione di lavori o servizi. Il nuovo art. 193 ora specifica espressamente che l'affidamento in concessione può avvenire: - su iniziativa privata: gli operatori economici possono presentare proposte per la realizzazione di lavori o servizi, anche non inclusi nella programmazione iniziale. - su iniziativa dell'ente concedente: l'ente può sollecitare proposte private mediante avviso pubblico per interventi programmati (art. 193, co. 16). La procedura di affidamento su iniziativa del privato (Promotore) La procedura di affidamento su iniziativa del privato si articola in diverse fasi: Fase preliminare: gli operatori economici possono presentare una preliminare manifestazione di interesse, con richiesta di dati e informazioni. L'ente concedente comunica la sussistenza di un interesse pubblico preliminare e rende disponibili i dati a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale (comma 4) a beneficio di altri eventuali operatori interessati a loro volta a proporre proposte, cd “Proponenti”. Presentazione delle proposte: gli operatori economici presentano le proprie proposte, conformi ai requisiti dell'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. 36/2023: ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l’indicazione dei requisiti del promotore. L'ente concedente valuta l'interesse pubblico e la coerenza con la programmazione del PPP. Valutazione comparativa: l'ente concedente individua le proposte da sottoporre a valutazione comparativa (comma 5), ne dà notizia ai soggetti interessati e sul proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. Gara: il progetto di fattibilità selezionato è posto a base di gara. I concorrenti presentano un'offerta e l’ente concedente: - prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; - redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; - pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall’aggiudicatario. Prelazione: il promotore o proponente può esercitare il diritto di prelazione: se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. In caso di mancata prelazione, il promotore ha diritto al rimborso delle spese (massimo 2,5% del valore dell'investimento). La procedura di affidamento su iniziativa dell'ente concedente L'ente concedente può sollecitare iniziative private tramite avviso pubblico. Gli operatori possono richiedere integrazioni documentali. In particolare, l’art. 193 del D.Lgs. 36/2023, comma 16, prevede che l’ente concedente può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico privato tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a 60 giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3 dell’art. 193 del Codice. L'ente valuta le proposte e pone a base di gara il progetto selezionato. Le norme circa la procedura per l’individuazione e valutazione delle proposte, la gara, la prelazione, l’aggiudicazione e le garanzie, sono (da questo punto in poi) analoghe a quelle del project financing su iniziativa del privato.

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