Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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4947 | 05/02/2025 | Tutte | Pareri | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
Titolo: Esclusione automatica dalla gara per gravi violazioni fiscali Sottotitolo: Esclusione automatica obbligatoria per debiti superiori a 5.000 euro L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il parere di precontenzioso del 3 dicembre 2024, n. 564, ha ribadito l'obbligatorietà dell'esclusione dalla gara per gli operatori economici che presentino gravi violazioni fiscali definitivamente accertate. Nel caso specifico esaminato dall'ANAC, un operatore è stata escluso da una gara d'appalto per l'affidamento del servizio bar presso l'Università a seguito di verifiche documentali che hanno rilevato irregolarità fiscali per un importo complessivo superiore a 5.000 euro. La società ha contestato l'esclusione, sostenendo che le singole cartelle esattoriali erano di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge. L'ANAC ha respinto la contestazione, ribadendo che il limite di 5.000 euro si riferisce all'importo complessivo delle violazioni e che, nel caso specifico, tale limite era stato superato. La società è stata quindi esclusa dalla gara, nonostante avesse provveduto al pagamento del debito fiscale dopo l'esito informativo ricevuto dalla stazione appaltante. L'ANAC ha ricordato che l'art. 94, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici prevede l'esclusione automatica in presenza di entrambe le seguenti condizioni: - gravità della violazione; - definitività dell'accertamento. L'Allegato II.10 del Codice precisa che si configurano come gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a 5.000 euro. L'ANAC ha ribadito che la soglia di 5.000 euro, stabilita dall'articolo 48-bis del DPR 602/1973, si riferisce all'importo complessivo delle violazioni accertate dall'Agenzia delle Entrate, comprensivo di interessi, sanzioni e altri oneri. Non è rilevante, quindi, se le singole cartelle esattoriali siano di importo inferiore a tale soglia, ma è necessario considerare la somma totale del debito fiscale. L'ANAC ha sottolineato che il meccanismo di esclusione automatica ha natura vincolata e non consente alcuna valutazione discrezionale in ordine all'incidenza delle violazioni sull'affidabilità dell'operatore economico. Pertanto, il pagamento del debito tributario in data successiva al termine di presentazione delle offerte non sana il mancato possesso del requisito generale e non preclude l'esclusione dalla gara. L'art. 96, comma 6 del Codice, che prevede misure di self cleaning idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico, esclude espressamente dal proprio ambito applicativo le violazioni fiscali |
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