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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
4944 31/01/2025 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Iscrizione alla Camera di commercio e partecipazione agli appalti: non serve la perfetta coincidenza

Sottotitolo: La coerenza tra le attività indicate nella iscrizione camerale e quelle oggetto di gara deve essere valutata in senso lato, senza richiedere una perfetta coincidenza

Commento:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, con la sentenza n. 1340 del 9 dicembre 2024, ha affrontato la questione dell'ammissione alla gara di un operatore economico la cui iscrizione camerale non coincideva perfettamente con l'oggetto dell'appalto. Nel caso di specie, la lex specialis di gara richiedeva un'attività "inerente" all'oggetto dell'appalto, non "identica". Il Tar, richiamando un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, ha ribadito che l'iscrizione camerale non ha la funzione di verificare la capacità tecnico-professionale dei concorrenti, ma di accertarne l'idoneità professionale, consentendo la partecipazione solo agli operatori con competenze coerenti con le prestazioni oggetto dell'appalto. Pertanto, la coerenza tra le attività indicate nell'iscrizione camerale e quelle oggetto dell'appalto deve essere valutata in senso lato, senza richiedere una "perfetta e assoluta sovrapponibilità". È sufficiente una compatibilità generale, senza la necessità di dimostrare lo svolgimento di attività "pienamente speculare, se non identica" rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidare. Il Tar ha inoltre precisato che la valutazione di "inerenza" è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta erroneità, illogicità e/o irragionevolezza. La sentenza conferma che l'ammissione alla gara non può essere esclusa per la sola mancanza di una corrispondenza identica tra l'oggetto sociale e l'oggetto dell'appalto, purché sussista una coerenza complessiva tra le attività svolte dall'operatore economico e le prestazioni richieste.

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