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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
4940 27/01/2025 Tutte Leggi, Pareri Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Correttivo e Subappalto: le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209 al Codice Appalti

Sottotitolo: Obbligo di riservare una quota del subappalto alle piccole e medie imprese

Commento:

L'articolo 41 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (decreto "correttivo") ha introdotto significative modifiche alla disciplina del subappalto prevista dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023. Di seguito le principali novità: Obbligo di subappalto alle piccole e medie imprese Con una modifica al comma 2 dell'art. 119, si è previsto l'obbligo di stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese per una quota non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili. È tuttavia prevista la possibilità per gli operatori economici di derogare a tale limite in presenza di determinate condizioni, legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (art. 119, co. 2). Clausole di revisione prezzi Si è esteso l'obbligo di inserire clausole di revisione prezzi anche nei contratti di subappalto e subcontratto, al fine di tutelare i subappaltatori dalle variazioni dei prezzi (art. 119, co. 2-bis). Contratti collettivi È stata modificata la disciplina relativa ai CCNL: il subappaltatore può ora applicare, oltre al CCNL del contraente principale, anche un differente contratto collettivo, a condizione che garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto applicato dall'appaltatore. Questa disposizione si applica quando le attività oggetto di subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto o riguardano le prestazioni relative alla categoria prevalente (comma 12 dell'art. 119 del Codice). Subappalto a cascata Modificando il comma 117, il Correttivo ha espressamente previsto che il subappalto a cascata (ulteriore subappalto delle prestazioni già subappaltate) è soggetto alle disposizioni dell'art. 119 e, in generale, a tutte le norme del Codice in materia di subappalto (art. 119, co. 17). Utilizzo dei certificati di esecuzione lavori (CEL) Al nuovo comma 20 è ora precisato che i CEL relativi alle prestazioni eseguite in subappalto possono essere utilizzati solo dai subappaltatori per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione, mentre l'appaltatore può utilizzarli solo ai fini della dimostrazione della cifra d'affari complessiva (art. 119, co. 20).

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