Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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4937 | 22/01/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
Titolo: Gare di appalto, un errore nelle date comporta esclusione Sottotitolo: Niente soccorso istruttorio in caso di sbaglio nella indicazione degli anni di esecuzione di servizio analogo Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 1418 del 5 dicembre 2024, si è pronunciato su un caso di esclusione da una gara d'appalto a causa di un errore nella dichiarazione dei requisiti da parte di un'impresa partecipante. L'impresa, nel compilare la documentazione di gara, aveva indicato date di svolgimento non corrette per uno dei servizi svolti a supporto del possesso dei requisiti di partecipazione. Questo errore ha comportato la mancanza del requisito speciale richiesto dalla legge di gara, con conseguente esclusione dalla procedura. L'impresa ha contestato l'esclusione, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per sanare l'errore. Il TAR Toscana ha però respinto il ricorso, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di soccorso istruttorio. Secondo tale giurisprudenza, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare dichiarazioni del tutto omesse nei documenti di gara, nemmeno quando non riguardino aspetti tecnici o economici dell'offerta. Il TAR ha sottolineato che i principi di risultato e buona fede, che sono alla base dell'istituto del soccorso istruttorio, devono essere contemperati con i principi di autoresponsabilità ed efficienza dell'azione amministrativa. Pertanto, non scatta un obbligo automatico per la stazione appaltante di chiedere chiarimenti o integrazioni in caso di dichiarazioni non corrispondenti alla legge di gara. L'attivazione del soccorso istruttorio è necessaria solo in presenza di incertezze o ambiguità che lascino presumere un possibile errore nella redazione della domanda. Nel caso specifico, il TAR ha ritenuto che non vi fossero elementi che potessero far dubitare dell'esattezza delle dichiarazioni rese dall'impresa. L'errore non era dovuto alla mancanza di spazio nel modulo, né poteva essere sanato dalla dichiarazione generale di possesso dei requisiti. |
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