Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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4796 | 04/07/2024 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi |
Titolo: Niente affidamento diretto per le concessioni sottosoglia Sottotitolo: Per le concessioni è da escludere il ricorso ad affidamento diretto Solo per i contratti di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e i contratti di forniture e servizi (inclusi quelli di ingegneria, architettura e progettazione) di importo inferiore a 140.000 euro è possibile ricorrere all'affidamento diretto. Nel caso di una concessione, tale possibilità è esclusa. Il Tar Emilia Romagna, con la sentenza n. 155 del 18 giugno 2024, ha chiarito la distinzione tra l'affidamento diretto e le procedure di affidamento delle concessioni, sottolineando l'autonomia di queste ultime rispetto ai contratti di appalto. L'art. 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 disciplina l'affidamento diretto, stabilendo che esso riguarda esclusivamente i contratti di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e i contratti di forniture e servizi (inclusi quelli di ingegneria, architettura e progettazione) di importo inferiore a € 140.000. In questi casi, l'affidamento può avvenire anche senza consultazione preventiva e a operatori economici eventualmente tratti da elenchi della stazione appaltante, purché in possesso di esperienze documentate. Per le concessioni, il Decreto Legislativo n. 36 del 2023, nel Libro IV, detta una disciplina specifica, riconoscendone l'autonomia rispetto ai contratti di appalto. L'art. 187 disciplina l'affidamento dei contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea, prevedendo la possibilità di procedere mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti. Il Tar Emilia Romagna ha evidenziato l'erronea applicazione dell'affidamento diretto ex art. 50 alla concessione del servizio in questione ed ha sottolineato che la scelta del legislatore è stata quella di regolamentare autonomamente le concessioni, riconoscendone la specificità rispetto agli appalti. Come sottolineato dalla sentenza, l'art. 50 riguarda esclusivamente i contratti di appalto, mentre le concessioni sono regolate in maniera autonoma nel Libro IV del Decreto, dedicato al partenariato pubblico-privato e alle concessioni stesse. Pertanto, l'affidamento delle concessioni sotto soglia europea deve avvenire secondo le modalità previste dall'art. 187, ovvero mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici. |
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