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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
4794 02/07/2024 Tutte Leggi Beni e Servizi

Titolo: Nuova fattispecie di illecito professionale nel settore sanitario

Sottotitolo: Il D.L. 73/2024 introduce sanzioni per gli affidatari inadempienti dei CUP regionali

Commento:

L'articolo 3 del Decreto Legge n. 73/2024, recante "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie", ha introdotto una nuova fattispecie di illecito professionale nel settore sanitario. L'articolo introduce importanti novità in merito alla gestione dei sistemi di prenotazione (CUP) e obbliga gli erogatori di prestazioni sanitarie, sia pubblici che privati accreditati, ad aderire al CUP regionale o infra-regionale. La vera novità risiede però nel comma 6 dell'art. 3, che qualifica l'inadempienza contrattuale dei soggetti affidatari dello sviluppo del CUP come "illecito professionale grave" ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). Le conseguenze di tale illecito sono l'esclusione dalle gare avviate in qualsiasi regione e l'impossibilità per l'operatore economico di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del medesimo Codice. Il Codice dei contratti pubblici, all'articolo 95, comma 1, lettera e), prevede che la stazione appaltante possa escludere dalla partecipazione alla procedura un operatore economico che abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. L'articolo 98 del Codice specifica le condizioni per l'esclusione, che comprendono la presenza di elementi sufficienti a integrare il grave illecito professionale, l'idoneità di tale illecito a incidere sull'affidabilità dell'operatore, e la disponibilità di adeguati mezzi di prova. L'articolo 98, comma 3, elenca poi una serie di elementi che possono configurare l'illecito professionale, tra cui sanzioni esecutive irrogate da autorità di settore, tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, carenze significative nell'esecuzione di precedenti contratti, gravi inadempienze verso subappaltatori, violazioni del divieto di intestazione fiduciaria, omessa denuncia di reati di concussione ed estorsione aggravati, e la commissione di vari reati specifici. La nuova disposizione si inserisce nel contesto più ampio delle misure volte a garantire l'efficienza e la trasparenza nel settore sanitario, in particolare per quanto riguarda la gestione delle liste d'attesa e l'accesso alle prestazioni sanitarie attraverso i sistemi di prenotazione unificati a livello regionale.

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