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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
4792 28/06/2024 Tutte Pareri Beni e Servizi

Titolo: Controlli in corso d'opera nei contratti di servizi e forniture sono un obbligo non derogabile

Sottotitolo: Direttore della esecuzione e RUP devono effettuare verifiche costanti, non limitandosi a intervenire solo in caso di lamentele

Commento:

Direttore della esecuzione e RUP devono effettuare verifiche costanti, non limitandosi a intervenire solo in caso di lamentele. Con la delibera n. 244 del 24 maggio 2024, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) chiarisce gli obblighi di controllo e verifica in corso d'opera nei contratti di servizi e forniture. Il caso esaminato riguardava il servizio di vigilanza armata e televigilanza di un palazzo pubblico. L'Autorità ha rilevato "approssimazioni e carenze nell'attività di direzione, controllo e verifica in fase di esecuzione del contratto da parte del Direttore dell'esecuzione e del Responsabile del procedimento" (art. 101, D.Lgs. 50/2016), i quali non hanno adempiuto adeguatamente ai loro compiti di "direzione, coordinamento e di controllo". Carenze sono state riscontrate anche nella documentazione contrattuale, che non disciplinava in modo chiaro ed efficace le modalità di controllo sull'operato dell'appaltatore. L'Anac ha sottolineato che "un sistema di controllo e verifica che, di fatto, si attivi esclusivamente al riscontrarsi di eventuali inadempimenti/non conformità segnalati dai fruitori del servizio, ovvero al rilevarsi di eventuali difficoltà correlate alle attività svolte dall'Operatore economico, non risulta conforme alla norma né funzionale alle finalità per cui è stato pensato". La remissione dell'accertamento delle inadempienze alle segnalazioni dei fruitori è stata definita "un'importante criticità nello svolgimento dell'attività di vigilanza/controllo di competenza della Stazione appaltante, in quanto non conforme alla norma". Secondo l'Autorità, l'intervento a posteriori, in caso di lamentele, avrebbe unicamente un ruolo riparatore, senza dispiegare la piena efficacia richiesta dalla norma in termini di "iniziative ed azioni preventive di monitoraggio, controllo e direzione dell'esecuzione del contratto" (art. 101, D.Lgs. 50/2016).

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