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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
4791 27/06/2024 Tutte Pareri Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Criterio di ordine cronologico nelle procedure negoziate: anche secondo il MIT non è idoneo

Sottotitolo: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si allinea al parere ANAC sulla non ammissibilità del criterio cronologico per la selezione degli operatori economici nelle procedure negoziate

Commento:

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il quesito n. 2597 del 3 giugno 2024, ha affrontato la questione dell'ammissibilità del criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) o e) del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). Con il quesito una stazione appaltante ha chiesto se, nelle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) o e) del D.Lgs. 36/2023, sia ammissibile indicare in un avviso d'indagine di mercato che verranno invitati i primi 5 o 10 operatori economici che manifesteranno interesse tramite PEC, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle relative istanze. La stazione appaltante riteneva tale modalità un metodo oggettivo e incontestabile per individuare le ditte da invitare. Tuttavia, il MIT ha chiarito che tale criterio non è ammissibile, in quanto non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 2, comma 3, dell'Allegato II.1 del medesimo decreto. Tali disposizioni richiedono che i criteri di selezione degli operatori economici siano oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il criterio dell'ordine cronologico, secondo il MIT, non rispetta tali requisiti e appare assimilabile a una metodologia di selezione casuale. A supporto di questa posizione, il Ministero ha richiamato il parere ANAC n. 11 del 28 febbraio 2024, che si è espresso nello stesso senso. Pertanto, anche il MIT si allinea alla posizione dell'ANAC, confermando l'inammissibilità del criterio cronologico per la selezione degli operatori economici nelle procedure negoziate.

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