Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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4777 | 07/06/2024 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni |
Titolo: Nuovo Codice dei contratti e affidamento di servizi legali: non più in vigore le Linee guida Anac Sottotitolo: Ma restano contributo alla Autorità e obbligo di richiedere il Cig A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2024), le “Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali” dell’Anac, e i relativi aggiornamenti, hanno perso efficacia in quanto applicative di un testo normativo ormai non più in vigore. Resta invece l’obbligo di pagamento del contributo all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), e la necessità di acquisire il Cig, in quanto anche i cd “contratti esclusi”, come i servizi legali, sono comunque assoggettati alla vigilanza dell’Autorità. Lo ha chiarito il Tar Lazio, sentenza n. 09492 del 14 maggio 2024, decidendo il ricorso del Consiglio nazionale forense (Cnf) nei confronti dell’Anac. Il Consiglio nazionale forense aveva impugnato la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 584 del 19/12/23 nella parte in cui prevede l’acquisizione del CIG e il pagamento del contributo in favore dell’Autorità in relazione “ai servizi legali esclusi dall’ambito di applicazione del Codice” (ai sensi dell’art. 56 comma 1 lettera h) D.Lgs. n. 36/23). Per il Tribunale però il ricorso è infondato. Infatti, secondo l’art. 222 comma 3 lettera a) del Codice, “nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’ANAC: a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice”. Il legislatore, pertanto, prosegue il Tar, assoggetta espressamente alla vigilanza dell’Anac anche i servizi legali consistenti nell’affidamento di singoli incarichi difensionali, in quanto rientranti nei contratti esclusi e ciò a prescindere dalla loro qualificazione in termini di appalto o contratto d’opera. La scelta del Codice di assoggettare a vigilanza anche i contratti esclusi “comporta, pertanto, la logica conseguenza di imporre ai soggetti vigilati il pagamento di questo onere a cui è strumentale il conseguimento del Cig”. E tale scelta, osserva il Tar, risulta coerente con l’obbligatoria applicazione, alle procedure di affidamento degli stessi, dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 D.Lgs. n. 36/23 (e cioè dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato). |
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