Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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4776 | 06/06/2024 | Tutte | Pareri | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
Titolo: Omissione di informazioni dovute negli appalti pubblici: ANAC chiarisce la discrezionalità della stazione appaltante Sottotitolo: Il giudizio sulla affidabilità di un operatore economico è rimesso alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, salvo i casi di esclusione automatica L'apprezzamento sull'affidabilità di un operatore economico è rimesso alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, salvo i casi di esclusione automatica previsti dalla legge (art. 95, comma 1, del D.Lgs. 36/2023). Anche in caso di omissioni dichiarative, l'esclusione non è automatica, ma può essere disposta solo se ritenuta rilevante dalla stazione appaltante (art. 98, comma 2). Tale valutazione discrezionale della stazione appaltante, inoltre, deve tenere conto della rilevanza dell'omissione e della completezza delle informazioni fornite durante il soccorso istruttorio. Lo ha sottolineato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la delibera n. 148 del 20 marzo 2024, in cui ha affrontato il tema dell'omissione di informazioni dovute da parte degli operatori economici nelle gare d'appalto pubbliche. La delibera ha origine da un'istanza presentata da una società, esclusa da una gara per la mancata dichiarazione di annotazioni presenti nel Casellario informatico ANAC. La società ha contestato l'esclusione, sostenendo di aver fornito chiarimenti e documenti durante il soccorso istruttorio. Nel caso specifico, l'ANAC ha ritenuto legittima l'esclusione della società, poiché questa non aveva fornito tempestivamente i chiarimenti richiesti durante il soccorso istruttorio, impedendo alla stazione appaltante di effettuare una valutazione completa. La delibera sottolinea inoltre l'importanza del rispetto dei termini previsti dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 per il soccorso istruttorio. L'inadempimento entro il termine stabilito comporta l'esclusione dell'operatore economico. |
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