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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
4770 29/05/2024 Tutte Pareri Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: ANAC: il divieto indiscriminato di subappalto negli appalti pubblici è illegittimo

Sottotitolo: Comunicato della Autorità Nazionale Anticorruzione sul subappalto nei lavori pubblici

Commento:

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Atto del Presidente del 10 aprile 2024, ha ribadito l'illegittimità del divieto indiscriminato di subappalto nei bandi di gara per lavori pubblici. L'atto è stato emesso a seguito di una segnalazione riguardante un appalto per interventi di ristrutturazione edilizia finanziati con fondi PNRR, in cui era previsto il divieto di subappalto come requisito di partecipazione. L'ANAC ha sottolineato che la normativa vigente, contenuta principalmente nell'art. 104, comma 11, e nell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), consente alle stazioni appaltanti di limitare il ricorso al subappalto solo in presenza di specifiche motivazioni legate alla natura o alla complessità delle prestazioni da eseguire, all'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, di garantire la tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza dei lavoratori, o di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Inoltre, l'ANAC ha richiamato un parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), secondo cui la stazione appaltante non può vietare il subappalto in termini generali, ma deve specificare nella documentazione di gara le lavorazioni che devono essere eseguite direttamente dall'affidatario. Nel caso specifico, l'ANAC ha ritenuto che il divieto di subappalto fosse motivato in modo generico, senza alcun riferimento alle specifiche lavorazioni che dovevano essere svolte necessariamente dal soggetto affidatario. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto tale divieto illegittimo, in quanto in contrasto con la normativa vigente e con i principi di proporzionalità e massima partecipazione. L'ANAC ha inoltre sottolineato che il subappalto non può essere considerato di per sé uno strumento che pregiudica la qualità delle prestazioni, a condizione che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione richiesti. Il Codice dei contratti pubblici prevede infatti che il contraente principale e il subappaltatore siano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

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