Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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4652 | 06/12/2023 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
Titolo: Obbligo di verifica del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali Sottotitolo: Obbligatorio per la stazione appaltante procedere alla verifica, prima della aggiudicazione, anche quando non va valutata la anomalia della offerta Prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono sempre verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi. Questo accertamento è sempre obbligatorio, anche nei casi di gara al massimo ribasso e anche a prescindere dalla valutazione di anomalia dell’offerta. Lo ha affermato il TAR Napoli, con la sentenza 7 novembre 2023 n. 6128 secondo cui, in forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi. Tale accertamento (che non dà luogo a un sub-procedimento di verifica di anomalia dell’intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo) è sempre obbligatorio, anche nei casi di gara al massimo ribasso. Diversamente, infatti, potrebbe essere compromesso il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall’art. 36 Cost. In altri termini, la Stazione appaltante ha l’obbligo di procedere, prima dell’aggiudicazione, sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell’offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi. Inoltre, al fine di consentire alla stazione appaltante tale doverosa attività di controllo, occorre distinguere i “costi indiretti della commessa”, ovverosia i costi relativi al personale di supporto all’esecuzione dell’appalto o adibito a servizi esterni, dai “costi diretti della commessa”, comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l’esecuzione della specifica commessa. L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla Stazione appaltante – si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero in modo trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12/07/2021, n.8261). Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva proceduto all'aggiudicazione di un appalto senza procedere alla verifica del costo della manodopera. L'aggiudicazione è stata annullata dal TAR, che ha rilevato che l'offerta dell'aggiudicataria era lacunosa e aveva genericamente quantificato il costo del lavoro in una cifra molto bassa, nonostante le caratteristiche del servizio "ad alta intensità di manodopera". In particolare, il TAR ha rilevato che la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare il costo reale della manodopera, comprensivo dei costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio. La mancata considerazione di tale costo ha determinato un'esposizione di un costo orario per ciascun profilo professionale da presumersi non congruo. |
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