Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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4650 | 04/12/2023 | Tutte | Leggi | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
Titolo: Conflitto di interessi e procedure competitive con negoziazione: modifiche al Codice dei contratti Sottotitolo: La legge di conversione del D.L. 132/2023 introduce modifiche al Codice dei contratti La legge 27/11/2023, n. 170 di conversione del D.L. 29/09/2023, n. 132, introduce modifiche al D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti) con particolare riferimento alla definizione del conflitto di interessi ed al termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione. La modifica più rilevante riguarda la definizione del conflitto di interessi, che viene resa più stringente. In particolare, l'art. 15-quater del D.L. 132/2023 sopprime le parole "concreta ed effettiva" dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. In questo modo, viene meno la necessità di dimostrare che la minaccia all'imparzialità e indipendenza del soggetto coinvolto nella procedura di aggiudicazione sia concreta ed effettiva. Di conseguenza, l'ambito di applicazione della disposizione viene ampliato, rendendo più facile individuare la sussistenza di un conflitto di interessi. La nuova definizione del conflitto di interessi, che risulta più in linea con quella prevista dalla Direttiva 24/2014/UE, è la seguente: "Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione". L'altra modifica riguarda il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione di cui al comma 4 dell’articolo 73, termine che viene elevato da 10 a 30 giorni. Questa modifica è volta a garantire una maggiore trasparenza e parità di condizioni tra i partecipanti alla gara. In particolare, l'allungamento del termine consente agli operatori economici di avere più tempo per preparare la propria offerta, aumentando così le possibilità di partecipazione. |
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