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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
4638 16/11/2023 Tutte Pareri Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Nuovo Codice dei contratti: esonero della garanzia definitiva nei contratti sotto soglia

Sottotitolo: Il miglioramento del prezzo può rappresentare una delle possibili motivazioni per esonerare dalla prestazione della garanzia

Commento:

L'art. 53, comma 4, del nuovo codice dei contratti, che consente alle stazioni appaltanti di non richiedere la garanzia definitiva per i contratti sotto soglia, può essere applicato anche nei casi in cui l'appaltatore ha migliorato il prezzo di aggiudicazione. Lo ha chiarito l'ANAC con l'Atto del Presidente del 26 settembre 2023 Innanzi tutto, l'ANAC ha chiarito che, nei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 48 del Codice, l’affidamento e l’esecuzione si svolgono nel rispetto del principi di cui al Libro I, Parti I e II, del codice, i quali, per la loro portata generale, informano tutti gli affidamenti delle stazioni appaltanti e, al comma 4, che ai contratti in esame si applichino «se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice». Oltre, quindi, ai principi generali e alla digitalizzazione, i contratti in esame soggiacciono alla specifica disciplina dettata dalla Parte I del codice (artt. 48-55) laddove alle restanti disposizioni del codice è attribuito un ruolo di supplenza, applicandosi solo se non derogate. L’articolo 53, comma 4, in relazione ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, attribuisce la facoltà alla stazione appaltante, in casi debitamente motivati, di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti sotto-soglia oppure per i contratti a valere su un accordo quadro. Ne consegue che, data la disposizione ad hoc dell'art. 53, co. 4, non può trovare applicazione l’articolo 117, comma 14, che disciplina le ipotesi in cui è possibile l’esonero dalla prestazione della garanzia, previa adeguata motivazione e subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione, nei contratti sopra soglia. D'altra parte, la formulazione dell'art. 53, comma 4, del codice è ampia e non pone vincoli né preclusioni in ordine ai motivi che possono giustificare la mancata richiesta della garanzia definitiva. L'ampiezza della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante non consente di escludere aprioristicamente la possibilità di addurre quale motivo di esonero dalla garanzia definitiva il miglioramento del prezzo. In conclusione, l'ANAC ha ritenuto che l'art. 53, comma 4, del codice appalti, consenta di addurre il miglioramento del prezzo come motivazione alla base dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, anche nei contratti sotto soglia.

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