Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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4632 | 08/11/2023 | Tutte | Leggi, Pareri | Lavori ed Opere, Progettazioni |
Titolo: Nuovo Codice dei contratti: il General contractor Sottotitolo: Procedure più snelle per la realizzazione delle infrastrutture strategiche Il “contraente generale” o “general contractor” è il soggetto incaricato di snellire e accelerare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche strategiche, assumendo su di sé le funzioni di progettista, costruttore ed in parte di finanziatore dell’opera da realizzare. Il profilo e le modalità operative del general contractor sono stati introdotti dal D.Lgs. 190/2002 per accelerare e snellire i tempi di realizzazione delle infrastrutture strategiche. Ora, l’art. 204 del D.Lgs. 36/2023 riconduce l’istituto all’interno della più vasta categoria dei servizi globali e ne puntualizza le caratteristiche: l’affidamento dei servizi globali al contraente generale si realizza mediante la conclusione di un contratto che: - obbliga l’operatore economico a compiere un’opera e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio - in cambio di un corrispettivo determinato in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese. Il ricorso all’affidamento al contraente generale da parte dell’ente concedente deve essere giustificato: - dalla complessità e dalla eterogeneità delle prestazioni richieste, - dalla esigenza di perseguire un risultato amministrativo di elevata qualità ed efficacia, - e sempre che l’importo dell’affidamento non sia inferiore a 100 milioni di euro. Per quanto riguarda gli obblighi del contraente generale, oltre ovviamente alle prestazioni strumentali alla esecuzione della prestazione principale dedotta in obbligazione (tipiche cui è tenuto l’operatore economico, tutte le altre (es.: esecuzione dei lavori, acquisizione area di sedime) il comma 3 elenca le seguenti: a) redigere il progetto esecutivo, in conformità del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal soggetto aggiudicatore, e a compiere le attività strumentali alla sua approvazione; b) assicurare il prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera; c) comunicare costantemente al soggetto aggiudicatore le informazioni necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa. È compito dell’ente concedente redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica e approvare il progetto esecutivo e le sue varianti (co. 5). In generale, l’ente concedente ha potere di vigilanza sull’operato del contraente generale: controlla le prestazioni del contraente generale e lo svolgimento dei lavori e verifica prima della consegna l’opera compiuta e il risultato ottenuto, eventualmente proponendo le necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell’opera e del risultato indicate nel bando e nel progetto di fattibilità tecnico-economica. L’ente concedente nomina il direttore dei lavori e i collaudatori ed effettua il collaudo (co. 18): il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori (art. 206). Circa la procedura di aggiudicazione del contraente generale (art. 205), il bando individua il progetto di fattibilità tecnico-economica e indica, in relazione alle caratteristiche e alla complessità dell’opera e del risultato da perseguire, il numero minimo e massimo di concorrenti invitati, se le domande di partecipazione superano il numero massimo indicato, l’ente concedente seleziona gli operatori economici da invitare, sulla base di criteri pertinenti all'oggetto del contratto, resi noti nel bando. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che in base ai criteri ordinari di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto in particolare: a) del valore tecnico ed estetico delle varianti; b) dell’incremento di valore del prefinanziamento, rispetto a quello indicato nel bando, offerto dal concorrente; c) di ogni altro elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto. I contratti di affidamento di servizi globali possono essere sottoscritti solo da un operatore economico in possesso della specifica qualificazione prevista dall’articolo 207, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento. L’art. 204 (ai co. 11 e ss.) riporta specifiche norme disciplinanti la figura del “contraente generale”: - si prevede la possibilità di costituire una società di scopo (art. 204, co. 11); se non è diversamente stabilito nel contratto, il contraente generale è solidalmente responsabile con la società di scopo per l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali (in alternativa, la società di scopo può fornire all’ente concedente garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci; tali garanzie cessano quando è emesso il certificato di collaudo dell'opera: art. 204, co. 12); - il contraente generale può eseguire le prestazioni contrattuali anche affidandole a terzi, in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione, ai quali non possono essere imposti obblighi e oneri ulteriori rispetto a quelli che gravano sul contraente generale nei rapporti con l’ente concedente (art. 204, co. 13); - il bando e il contratto determinano la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata con anticipazione di risorse del contraente generale (art. 204, co. 14); - come nel caso del contraente generale, l’ente concedente, nei modi previsti dal bando o dal contratto, controlla le prestazioni dell'operatore economico e lo svolgimento dei lavori (tramite il direttore dei lavori) e verifica prima della consegna l’opera compiuta e il risultato ottenuto, eventualmente proponendo le necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell’opera e del risultato indicate nel bando e nel progetto di fattibilità tecnico-economica. L’ente concedente nomina il e i collaudatori ed effettua il collaudo (art. 204, co. 18). |
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